IL GIUDICE DI PACE 
 
    In data 30 novembre 2009 alle ore 9,00 in  Cuorgne',  innanzi  al
giudice di  pace  dott.  Vito  Indino,  con  l'assistenza  di  Giulio
Marilu', cancelliere B3, nel  procedimento  nei  confronti  di  Mahdy
Ibrahim Emara Shahim  Amir,  libero  non  presente,  gia'  dichiarato
contumace, imputato  di  reato  di  cui  all'art.  10-bis  d.lgs.  n.
286/1998 - in Locana (Torino) il 1° settembre 2009 chiamate le  parti
si da' atto che sono presenti: il  Pubblico  ministero  rappresentato
dalla dott.ssa Claudia Oberto -  VPO  -,  per  delega  agli  atti  di
quest'ufficio. 
    Non e' presente l'imputato sig. Mahdy Ibrahim Emara Shahim  Amir,
non e' presente il difensore di fiducia avv. Nicoletta  Masuelli  del
foro di Torino, sostituita ex art. 102  c.  p.  p.  dall'avv.  Nicola
Bruno come da nomina che deposita. 
    Il giudice di pace rileva la regolarita' degli avvisi del  rinvio
d'udienza disposta all'udienza precedente. 
    Il giudice di  pace  emette  l'ordinanza  di  seguito,  letta  in
udienza. 
    Il giudice di pace, letti gli atti del procedimento penale di cui
sopra, nei confronti di: Mahdy Ibrahim Emara Shahim Amir, nato  a  El
Menoufia (Egitto) il 18 luglio 1984, dimorante in Torino, via Napione
n. 45; imputato del reato previsto e punito dall'art.  10-bis  d.lgs.
n. 286/98; 
    Esaminata la questione di legittimita'  costituzionale,  avanzata
dalla Procura della Repubblica di Ivrea nell'udienza del 28 settembre
2009 nella persona del V.P.O. dott.ssa Claudia Oberto; 
    Preso atto che  la  «Questione  di  legittimita'  costituzionale»
riguarda  l'art.  10-bis  decreto  legislativo  n.   286/1998,   come
introdotto dall'art. 1, comma 16, legge 15 luglio 2009, n. 94  ed  in
relazione agli artt.  2,  3  commi  1,  25  comma  2  e  97  comma  1
Costituzione. 
    Ritenuto,  che  questo  giudicante  condivide  le  motivazioni  a
sostegno dell'eccezione di  incostituzionalita'  proposta,  la  quale
quindi, viene accolta da parte di questo Ufficio, in quanto  ritenuta
fondata e non manifestamente irrilevante. 
    Infatti, con l'eccezione di incostituzionalita' dell'art.  10-bis
d.lgs. n. 286/1998 (che prevede «ingresso e  soggiorno  illegale  nel
territorio dello Stato» da parte  di  stranieri)  si  rileva  che  lo
stesso e' in contrasto con gli artt. 2, 3 comma 1; 25 comma  2  e  97
comma  1  della  Costituzione  della  Repubblica  Italiana  (Delib.ne
Assemblea Costituente 22 dicembre 1947,  in  vigore  dal  1°  gennaio
1948).